Art. 4.

      1. Alle esigenze finanziarie connesse agli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante un contributo statale straordinario da erogare ai soggetti di cui all'articolo 3 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.